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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665007-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)