Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)