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Sez. 1, Sentenza n. 19349 del 22/09/2011 (Rv. 619724 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Diritto - Presupposti - Instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619724-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l'art. 156 cod. civ. non pone l'instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi; la mancata convivenza può, infatti, trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)