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Sez. L, Sentenza n. 1080 del 09/02/1985 (Rv. 439215 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO AI SENSI DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - DIVIETO DI ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE PRECEDENTE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO - SUSSISTENZA DEL DIVIETO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439215-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO AI SENSI DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - DIVIETO DI ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE PRECEDENTE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO - SUSSISTENZA DEL DIVIETO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in tema di benefici a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui (nel testo risultante dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355) prevede, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o di ricevere incarichi alle dipendenze dello stato e degli altri enti pubblici ivi indicati, trova applicazione in ordine ad assunzioni od incarichi sia posteriori che anteriori al collocamento in quiescenza per effetto della legge n. 336 del 1970, atteso che una siffatta estensione del divieto - la quale manifestamente non è in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (la cui violazione postula diversità di disciplina per situazioni identiche o identità di disciplina per situazioni diverse) - si evince sia dalla lettera della norma, che non distingue fra situazioni posteriori ed anteriori al pensionamento, sia dalla finalità della norma medesima, tesa a precludere ulteriori vantaggi, a carico della finanza pubblica, a coloro che già hanno fruito di un trattamento di quiescenza di favore. (V 3336/84, mass n 435363; (V 3165/84, mass n 435211; (V 6150/83, mass n 430945; (V 841/82, mass n 418668; (V 194/76, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)