Costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' costituito l'« Ente nazionale per la cellulosa e per la carta », al quale e' conferita la personalita' giuridica.
2. A far parte di detto Ente entrano tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa.
Art. 2
1. L'Ente ha per iscopo di:
1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia;
2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali e coloniali per la cellulosa.
2. Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del Ministero delle colonie;
3° curare le disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonche' la disciplina della produzione e vendita della carta, con particolare riguardo a determinate produzioni e determinati consumi;
4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.
3. Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nei precedente articolo 1.
Art. 3
1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:
a) un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.34
2. Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
c) un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
d) un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.3
Art. 4
1. L'Ente e' retto da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e delle foreste.
2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.
3. Ai fini di tale vigilanza l'Ente dovra' comunicare al Ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonche' il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.
4. E' inoltre in facolta' dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste di delegare un loro funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'Ente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.