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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19678 del 27/08/2013 (Rv. 627567 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Prescrizione - Natura assoluta o relativa della simulazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627567-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE

In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)