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Sez. 3, Ordinanza n. 19196 del 11/06/2026 (Rv. 679065-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Deposito telematico di atti processuali - Esito negativo dei controlli (terza e quarta pec) - Termini non ancora spirati - Rimedio per la parte depositante - Istanza ex art. 60 c.p.c. - Termini già decorsi - Rimedio - Istanza di rimessione in termini.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679065-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante, ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, non può rimanere inerte ma ha l'onere di reagire mediante i rimedi previsti dall'ordinamento e, in particolare, ove i termini non

siano ancora spirati, proponendo istanza ex art. 60, n. 1, c.p.c., oppure, ove gli stessi siano già decorsi, avanzando richiesta di rimessione in termini.

Cod. Proc. Civ. art. 60 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)