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Sez. 1, Sentenza n. 1658 del 06/06/1974 (Rv. 369839 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL' IMPOSTA - DEGLI INTERESSI MORATORI - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369839-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL' IMPOSTA - DEGLI INTERESSI MORATORI - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*

Gli interessi moratori per un debito d'imposta (nella specie imposta complementare di successione), maturati prima dell'atto di dilazione e non compresi nella rateizzazione del debito principale con il cumulo degli interessi successivi a scalare, si prescrivono nel termine triennale decorrente dalla data dell'atto di dilazione e non da quella del pagamento dell'ultima rata. (la SC ha ritenuto che il credito degli interessi, pur partecipando della natura del credito principale d'imposta, avesse carattere autonomo e, nel caso di specie, non fosse legato a tale ultimo credito in maniera indissolubile). (contra 2394'72, mass n 359825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 86, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)