DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione (76/160/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del comitato economico e sociale2,
considerando che la protezione dell'ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore;
considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere, nel quadro del funzionamento del mercato comune, gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività aconomiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata;
considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune, ma che tutti i poteri d'azione all'uopo necessari non sono stati previsti dal trattato;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale3 prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri per le acque, comprese le acque, comprese le acque di balneazione;
considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva;
considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei relativi parametri, anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell'allegato;
considerando che, per conferire una certa elasticità all'applicazione della presente direttiva, si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica;
considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;
considerando che l'opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della sua qualità; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1975. Per il Consiglio Il Presidente M. PEDINI