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Sez. 3, Sentenza n. 253 del 26/01/1968 (Rv. 331159 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO EX DELICTO - DEBITO DI VALORE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331159-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO EX DELICTO - DEBITO DI VALORE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Il debito di risarcimento del danno ex delicto e un debito di valore, in quanto non ha per contenuto ab initio il pagamento di una determinata somma di danaro, ma il ripristino del patrimonio del danneggiato nella posizione economica in cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, ed in quanto si concreta nel pagamento di una determinata somma soltanto al momento della liquidazione. Pertanto, la richiesta di adeguamento della somma, dovuta per risarcimento, in conseguenza della svalutazione monetaria non e estrinseca alla domanda originaria, di cui non altera il petitum e puo essere proposta per la prima volta in appello. (V. 2034-66, massima n. 323971; 296-66, massima n. 320575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)