Sez. U, Sentenza n. 1770 del 25/01/2013 (Rv. 624836 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni unite per disparità di trattamento rispetto ad altro incolpato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
La pronuncia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore Magistratura non può essere impugnata presso le Sezioni unite della Corte di cassazione per lamentare la diversa valutazione riservata ad altro magistrato, incolpato della stessa infrazione, atteso che la contraddittorietà della motivazione, per essere rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve emergere dalla medesima sentenza e non dal raffronto tra vari provvedimenti, seppure dello stesso giudice, ed atteso, inoltre, che il ricorso avverso le pronunce disciplinari del Consiglio non può introdurre un sindacato sui poteri discrezionali dell'organo, mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, avendo tali pronunce natura giurisdizionale e non amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)