Sez. 2, Sentenza n. 439 del 06/02/1975 (Rv. 373713 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - DETERMINAZIONE IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - ATTO SCRITTO - NECESSITA - RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO DA PARTE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI INTERESSI NEGLI ESTRATTI CONTO BANCARI).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - DETERMINAZIONE IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - ATTO SCRITTO - NECESSITA - RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO DA PARTE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI INTERESSI NEGLI ESTRATTI CONTO BANCARI).*
Poiche la scrittura concernente la Determinazione degli interessi superiori alla misura legale (art 1284 ultimo comma cod civ) e costitutiva del relativo rapporto obbligatorio, deve ritenersi privo di Rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento ex post che ne sia stato fatto dal debitore. (nella specie, una banca aveva fondato la pretesa di percepire interessi superiori al tasso legale sulle somme utilizzate dal cliente con l'apertura di credito, sulla circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati al debitore e non contestati, erano state precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale). (Conf 50/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)