Sez. 6, Sentenza n. 24278 del 13/05/2026 Ud. (dep. 01/07/2026) Rv. 290491-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio - Natura - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio derivante dalla mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, incidendo sull'assistenza dell'imputato, è di ordine generale a regime intermedio, rilevabile d'ufficio o deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, omettendo di dedurla, accetta gli effetti dell'atto di "vocatio in iudicium", mediante la formulazione di richieste istruttorie e la partecipazione attiva al processo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)