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((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

Testo in vigore al

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata.

Art. 3

1. Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravita' preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale puo' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 4

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e' consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura;

2. purche' trattasi di reato per il quale puo' essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.

3. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo puo' essere raddoppiato.

Art. 5

1. L'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni; e' consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 8

1. Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, ne' per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se gia' furono concesse devono essere revocate.

Art. 9

1. Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Art. 10

1. Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1965
SARAGAT
MORO - REALE - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE