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Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 04/02/2000 (Rv. 533488 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA | Area condominiale da riservare a parcheggio - Compravendita di appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di detta area - Nullità della clausola - Trasferimento "ex lege" del predetto diritto al compratore - Diritto dell'alienante al corrispettivo - Credito di valore - Rivalutazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533488-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA

La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 "sexies" della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, ed il conseguente trasferimento "ex lege" del predetto diritto all'acquirente, comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)