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Codice della navigazione

Testo vigente

Art. 182 Denunzia di avvenimenti straordinari

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorita' consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

2. Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale non e' stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

3. Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorita' giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Art. 183 Informazioni eventuali circa il viaggio

1. Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

2. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

Art. 184 Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

1. Il comandante della nave, all'arrivo in localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e la quantita' del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

2. L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

3. Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

4. Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.

Art. 185 Navi straniere

1. Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Capo II. Della polizia di bordo

Art. 186 Autorita' del comandante

1. Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita' del comandante della nave.

Art. 187 Disciplina di bordo

1. I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

2. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita' consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

3. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 188 Autorizzazione per scendere a terra

1. I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189 Deficienza delle razioni di viveri

1. Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita' e la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

2. Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

3. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

4. Quando sono vendute pertinenze di proprieta' aliena o merci l'armatore e' tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Art. 190 Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo

1. I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

Art. 191 Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero

1. In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.

Art. 192 Imbarco di passeggeri infermi

1. L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

2. A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Art. 193 Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento.

2. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.

Art. 194 Imbarco di merci vietate e pericolose

1. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo.

2. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.

3. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorita' consolare.

Art. 195 Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

1. In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorita' consolare.

2. Le predette autorita' provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilita' delle cose lo richieda, le medesime autorita' provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

3. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma e' devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

4. Le modalita' per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Art. 196 Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva

1. I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorita', a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.

Art. 197 Rimpatrio di cittadini italiani

1. Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

2. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

3. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

Art. 198 Divieto di asilo

1. Il comandante della nave non puo' in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorita' per aver commesso un reato comune.

Art. 199 Perdita di carte e documenti di bordo

1. In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorita' consolare.

2. Le autorita' predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Capo III. Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima

Art. 200 Polizia esercitata dalle navi da guerra

1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane.

2. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita' consolare.

3. Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.

Art. 201 Inchiesta di bandiera

1. Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalita'.

Art. 202 Nave sospetta di tratta di schiavi

1. La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.