Sez. 1, Sentenza n. 4807 del 31/03/1998 Ud. (dep. 23/04/1998) Rv. 210481 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato - Riscontro esterno - Necessità - Altra chiamata di correo quale idoneo riscontro esterno - Possibilità - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione probatoria, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)