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Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Testo in vigore al

Art. 19 Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:

  1. a) tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all'articolo 15, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;

  2. b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

  3. c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno.

Art. 20 Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

2.

I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3.

Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli e delle verifiche previsti dal presente capitolo.

Qualora uno Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

Art. 21 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

1. Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

Art. 22 Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un agricoltore adempie agli obblighi di cui al capitolo 1.

2.

Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini19, e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del presente regolamento.

Art. 23 Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1.

Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell'applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 24.

Il primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

In deroga al secondo comma, dal 2010, se la persona a cui è direttamente attribuibile l'atto o l'omissione ha presentato una domanda di aiuto nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione dal beneficio sono applicate agli importi totali dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

2.

Nonostante il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

Art. 24 Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.

In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Art. 25 Importi risultanti dalla condizionalità

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienza alle disposizioni di cui al capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detti importi.

Art. 26 Compatibilità dei regimi di sostegno con il sistema integrato

1.

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

  1. a) la banca dati informatizzata;

  2. b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

  3. c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, la banca dati, i sistemi ed i controlli di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del primo comma sono instaurati in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

2. Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato VI, gli Stati membri possono incorporare nelle proprie procedure di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Art. 27 Informazione e controllo

1.

La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

2. A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:

  1. a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,

  2. b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Capo 5. Altre disposizioni generali

Art. 28 Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti

1.

A decorrere dal 2010, gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

  1. a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera 100 EUR; oppure

  2. b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono richiesti o dovrebbero essere corrisposti anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 23 è inferiore a un ettaro.

Per tener conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo entro i limiti di cui all'allegato VII.

Agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.

Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il presente paragrafo nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Qualora l'importo versato sia ridotto a seguito della progressiva introduzione dei pagamenti diretti come previsto dall'articolo 121 del presente regolamento o dal punto K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dal punto C dell'allegato IX del presente regolamento, l'importo richiesto o da corrispondere è calcolato sulla base dell'importo finale del sostegno ricevuto dall'agricoltore.

2. A decorrere dal 2010, gli Stati membri possono stabilire adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:

  1. a) le cui attività agricole costituiscano solo una parte irrilevante delle sue attività economiche globali; o

  2. b) la cui attività principale o il cui obiettivo sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.

3. I diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono riversati nella riserva nazionale.

Art. 29 Pagamenti

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2. I pagamenti sono effettuati in non più di due rate all'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 20.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione può:

  1. a) prevedere anticipi;

  2. b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1o dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

    1. i) fino al 50 % dei pagamenti dovuti; oppure

    2. ii) fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.

Art. 30 Clausola di elusione

Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Art. 31 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

  1. a) decesso dell'agricoltore;

  2. b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

  3. c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

  4. d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

  5. e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Art. 32 Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Titolo III. Regime di pagamento unico

Capo 1. Attuazione generale

Art. 33 Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

  1. a) detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  2. b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento:

    1. i) mediante trasferimento,

    2. ii) dalla riserva nazionale,

    3. iii) a norma dell'allegato IX,

    4. iv) a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).

2. Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 57, paragrafo 6, dell'articolo 64, paragrafo 2 e dell'articolo 65, un agricoltore è considerato detentore dei diritti all'aiuto se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

3. I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'articolo 63 paragrafo 2, e dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione.

Art. 34 Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.

2.

Ai fini del presente titolo, per «ettaro ammissibile» si intende:

  1. a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole; e

  2. b) qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che

    1. i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici20, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche21, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque22; oppure

    2. ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)23, o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure

    3. iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'uso di ettari ammissibili per attività non agricole.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell'anno civile.

Art. 35 Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Art. 36 Modifica dei diritti all'aiuto

Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica, a decorrere dal 2010, dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

Art. 37 Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale è stata presentata una domanda di pagamento unico può formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto, nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

Art. 38 Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli

Se uno Stato membro da deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 51, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in seguito denominata «integrazione posticipata»), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, possono non essere ammissibili se sono utilizzate per:

  1. a) la produzione di ortofrutticoli;

  2. b) la produzione di patate da consumo; o

  3. c) i vivai.

In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.

Art. 39 Uso dei terreni per la produzione di canapa

1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.