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Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 11/08/1972 (Rv. 360263 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINE - TARIFFE - CRITERI - NATURA DI CORRISPETTIVO PRIVATISTICO - NATURA DI TRIBUTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360263-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINE - TARIFFE - CRITERI - NATURA DI CORRISPETTIVO PRIVATISTICO - NATURA DI TRIBUTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

I diritti dovuti per le pubbliche affissioni, che costituiscono un servizio comunale, hanno carattere privatistico di corrispettivo soltanto quando vi sia stata, da parte del comune, una prestazione a favore del privato cioe quando quest'ultimo si sia concretamente avvalso del servizio comunale delle pubbliche affissioni, mentre non basta che il comune, o chi per esso, abbia predisposto il servizio con la organizzazione della relativa azienda in regime di monopolio. Allorquando, invece, il comune non effettua alcuna prestazione, in quanto le affissioni vengono eseguite direttamente dall'interessato con mezzi propri ed in luoghi e spazi diversi da quelli predisposti dal comune, i diritti a questo spettanti non possono configurarsi come corrispettivo di un servizio, che non e stato reso, ne come prestazioni derivanti da un rapporto negoziale, che non e stato costituito, ma al pari di quanto la legge prescrive per le altre forme pubblicitarie, devono qualificarsi Tributi. (Conf 353'66, mass n 320693).*

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1961 num. 641 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)