Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori
Testo in vigore al
§ 4. Esami
Art. 39
1. Gli esami presso le Universita' o Istituti superiori sono:
a) di profitto;
b) di laurea o diploma.
2. Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente e' stato iscritto.
3. La stessa norma vale per gli esami di laurea e diploma.
Art. 40
1. Le due sessioni d'esame, di cui all'art. 164 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accademico ed hanno normalmente la durata di un mese.
2. Gli esami di operazione sul cadavere possono essere anticipati al mese di maggio con deliberazione delle singole Facolta' di medicina e chirurgia.
3. In ogni sessione si indicono almeno due appelli in giorni non consecutivi.
Art. 41
1. Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve comprovare di avere preso iscrizione alle corrispondenti materie e di averne ottenuto l'attestazione di frequenza.
2. Per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto, di avere superato tutti i prescritti esami di profitto e di avere pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi, o di esserne stato dispensato.
3. Egli deve, per ogni sessione, presentare la domanda relativa, entro il termine stabilito dal rettore o direttore.
Art. 42
1. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facolta'; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udito il preside della Facolta'.
2. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libere docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, e' comune agli studenti di piu' corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse Facolta', anche la commissione di esame e' comune, ed i nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della Facolta' cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della Facolta' che ha proposto l'incarico.
3. Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facolta'. Di regola il numero dei componenti e' di undici; ma puo' essere ridotto, in caso di necessita', fino a sette.
Art. 43
1. Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici.
2. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti.
3. Il voto di semplice idoneita' e' indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente e' approvato a pieni voti legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue la totalita' dei punti.
4. In caso di pieni voti assoluti, la commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimita'.
5. Lo studente che si ritiri durante un esame e' considerato riprovato.
6. Lo studente riprovato non puo' ripetere l'esame nella medesima sessione.
Art. 44
1. Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.
2. Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
§ 5. Disciplina
Art. 45
1. La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Universita' prevista dall'art. 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n, 1071, non puo' superare tre anni.
Art. 46
1. Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti dell'Universita' o Istituto, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore.
2. In caso di disordini il rettore o direttore puo' prendere accordi con l'autorita' politica per ristabilire la disciplina.
3. Quando i disordini riguardino uno o piu' corsi, i corsi stessi possono essere sospesi dal rettore o direttore, che ne riferisce al senato accademico. I corsi che, a cagione della condotta degli studenti, abbiano subito una prolungata interruzione, possono essere dichiarati dal senato accademico non validi agli effetti dell'iscrizione.
4. Se i disordini riguardino una intera Facolta' o l'Universita' o l'Istituto nel suo complesso, il Ministro puo' ordinare a temporanea chiusura dell'Universita' o Istituto. Tale facolta' spetta anche, in casi gravi od urgenti, al rettore o direttore, che provvede, udito il senato accademico, e ne riferisce immediatamente al Ministro.
5. Agli studenti promotori o comunque responsabili di disordini possono essere inflitte le punizioni disciplinari previste dall'art. 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071,
Art. 47
1. Presso ogni Universita' o Istituto e' stabilita, agli effetti dell'art. 166 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, la seguente gerarchia fra gli impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e il personale subalterno:
1) direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento dello stesso, il piu' elevato in grado, e a parita' di grado il piu' anziano degli impiegati di cui al n. 2;
2) personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica;
3) personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica.
2. Il direttore amministrativo deve, secondo le istruzioni del rettore o direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali e stabilimenti dell'Universita' o Istituto, ed a prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare l'ordine o la continuita' e regolarita' dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili o al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Universita' o Istituto.
3. Gli impiegati di cui al precedente comma debbono:
a) intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo precedente e ai fini indicati;
b) elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta o tenti di commettere atti previsti dal presente articolo.
4. Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla lettera b) al direttore amministrativo, il quale, a sua volta, li consegna al rettore o direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti del caso.
5. Ove il rettore o direttore, per la gravita' dei fatti, ritenga di dover fare denunzia all'autorita' giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica forza.
Capo II. Titoli accademici.
Art. 48
1. Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della Facolta' e dal direttore amministrativo.
2. Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.
3. A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.
Art. 49
1. Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'art. 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale.
2. Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi medi conseguito nel Regno, che dia adito alla Facolta' che rilascia il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art. 147 del citato testo unico.
3. Sulle domande delibera il senato accademico, udita la Facolta' competente.
4. Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui al comma 2° dell'art. 170 del testo unico, il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico, rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano.
5. Qualora, invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco, sulle domande si provvede in conformita' del penultimo comma dell'art. 12.
6. Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana con le modalita' di cui all'art. 12.
Qualora l'esito della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento richiesto, ne' ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.
7. Per l'applicazione del presente articolo valgono, in quanto non e' diversamente disposto, le norme dell'art. 12.
Art. 50
1. Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, dal preside della facolta' e dal direttore amministrativo. Esso e' conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.
2. Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungera' la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Universita' o Istituto, che il titolo e' duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.
3. A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.
4. Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore puo' consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.
Capo III. Esami di Stato.
§ 1. Sessioni e sedi di esami - Ammissione agli esami
Art. 51
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno ogni anno in una sola sessione.
2. La sessione e' indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
3. Con la stessa ordinanza sono indetti gli esami per l'abilitazione nelle discipline statistiche, regolati dalle speciali disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.
Art. 52
1. Possono essere sedi degli esami di Stato le Regie universita' e i Regi istituti superiori.
2. Ciascuna Universita' o Istituto puo' essere sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno tutte le Universita' e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.
4. Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami di Stato, ne determina le relative sedi e puo' impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le stesse.
Art. 53
1. I candidati non possono sostenere gli esami di Stato:
a) nelle sedi presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso nell'ultimo biennio;
b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea o il diploma che e' titolo di ammissione agli esami medesimi;
c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.
2. Nel caso peraltro che il titolo o i titoli accademici, che danno accesso a un determinato esame di Stato, siano rilasciati da una sola Universita' o Istituto superiore, l'esame di Stato sara' sostenuto presso la stessa Universita' o Istituto superiore.
3. Non e' consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 51.
Art. 54
1. Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per gli insegnamenti della clinica medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica, prescritto dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.
2. Il tirocinio, che si inizia entro il mese di luglio, dopo la chiusura della sessione estiva di esami, ha la durata di sei mesi e va suddiviso in tre periodi bimestrali, uno per ciascuno degli insegnamenti ai quali va riferita la pratica. E' tuttavia consentito che uno o anche due dei tre periodi anzidetti siano di durata minore, ma in ogni caso non inferiore a quarantacinque giorni ciascuno, estendendosi proporzionalmente la durata dell'altro o degli altri due periodi.
3. Per essere ammessi al tirocinio pratico gl'interessati debbono farne domanda all'Amministrazione di uno degli ospedali compresi nell'elenco compilato annualmente dal Ministero della educazione nazionale, producendo l'apposito libretto diario rilasciato dalla rispettiva Universita', alla quale sono tenuti a denunziare preventivamente l'ospedale prescelto.
4. E' ammessa la successiva sostituzione con altri ospedali fra quelli inclusi nell'elenco anzidetto, previa autorizzazione del rettore.
5. Sul libretto diario il primario ospedaliero deve giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequentate e le eventuali assenze del praticante, ed esprimere, alla fine del periodo di pratica eseguita nel reparto che egli dirige, il suo giudizio sulla capacita' dimostrata e sul profitto conseguito dal praticante stesso.
6. Il libretto diario deve essere consegnato, alla fine del tirocinio, alla segreteria universitaria, che lo conserva nel fascicolo personale di ogni interessato.
Art. 55
1. Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle processioni indicate nell'articolo 51 deve presentare domanda su carta legale diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'Universita' o Istituto dove intende sostenerli, indicando la residenza sua e della famiglia e unendo i seguenti documenti:
a) titolo originale o certificato di laurea o diploma oppure titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato nel Regno;
b) certificato rilasciato dall'Universita' o Istituto dove ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;
c) certificato di nascita legalizzato;
d) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami e del contributo di cui all'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
e) quando trattasi di esame di Stato per la professione di medico chirurgo un certificato della Universita', dove ha conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera.
2. La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Universita' o Istituto entro il termine stabilito dall'ordinanza che indice la sessione ed e' valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede.
3. La segreteria accerta la regolarita' delle domande e dei documenti, redige un elenco dei candidati, indicando se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami con esito negativo e lo consegna al presidente della commissione.
Art. 56
1. Le tasse di ammissione agli esami di Stato sono pagate all'erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al procuratore del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'Universita' o Istituto e consegnato alla segreteria della Universita' o Istituto sede di esami, che provvede con le modalita' di cui al 2° comma dell'art. 22.
Art. 57
1. Nella segreteria di ogni Universita' o Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni esaminatrici e tutti gli elaborati dei candidati.
2. Gli atti restano a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale.
3. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.
§ 2. Commissioni esaminatrici
Art. 58
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse e' composta come segue:
a) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore.
Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gli insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale;
b) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
c) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
d) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
e) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
f) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
g) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
h) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore;
i) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore.
Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Universita' o Istituto che e' sede di esami di Stato, oppure di altra Universita' od Istituto: invece di professori di ruolo possono essere chiamati a far parte delle commissioni stesse professori emeriti.
Art. 59
1. Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo o emeriti indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purche' il numero dei professori di ruolo o emeriti costituisca la maggioranza.
2. Per ogni commissione esaminatrice e' nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi; in ogni caso deve essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.