Sez. 3, Sentenza n. 3114 del 07/12/1993 Ud. (dep. 15/03/1994) Rv. 196817 - 01
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Disposizioni comuni - Delitto perseguibile a querela - Connessione con delitto perseguibile di ufficio | Intervenuto proscioglimento dal delitto perseguibile d'ufficio - Formula di proscioglimento - Decisività ai fini della non operatività della connessione - Esclusione.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Disposizioni comuni - Delitto perseguibile a querela - Connessione con delitto perseguibile di ufficio
Ai fini della procedibilità, pur in assenza di querela, di reati in materia sessuali, quando questi, secondo quanto previsto dall'art. 542, comma terzo, n. 2, cod. pen., siano connessi con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, la operatività della connessione non può essere esclusa solo sulla base della formula con la quale l'imputato sia stato assolto da detto ultimo delitto, essendo invece al riguardo decisiva la verifica se, in concreto, il fatto, nella sua materialità, abbia comunque la consistenza dell'illecito penale e possa quindi rimuovere l'ostacolo (mancanza di querela), all'esercizio della azione penale in ordine al reato sessuale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la operatività, con riguardo a reato di violenza carnale, del citato art. 542, comma terzo, n. 2, cod. pen., fosse impedita sol perché l'imputato era stato prosciolto dal connesso reato di sequestro di persona con la formula - peraltro ritenuta dalla stessa Corte erronea - di "non aver commesso il fatto").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)