Sez. 1, Sentenza n. 23426 del 15/04/2015 Cc. (dep. 01/06/2015) Rv. 263795 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Rescissione del giudicato - Inammissibilità dell'istanza - Condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., attesa la natura di impugnazione dell'istanza proposta a norma dell'art. 625 ter cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)