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Sez. 4, Sentenza n. 22229 del 21/04/2016 Cc. (dep. 26/05/2016) Rv. 266973 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Atti interruttivi - Assunzione successiva della qualità di imputato - Procedimento separato - Efficacia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266973-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

L'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. pen., per tutti coloro che hanno commesso il reato, e quindi anche per il partecipe nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)