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Sez. 6, Sentenza n. 2091 del 09/06/1999 Cc. (dep. 20/09/1999) Rv. 214329 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Necessità nell'ipotesi di accertamenti urgenti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214329-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Quando gli agenti di polizia giudiziaria vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi connotati di gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso nella flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto intervento per gli accertamenti necessari, anche attraverso perquisizioni e sequestri, e non hanno alcun obbligo di illustrare, nel verbale redatto ex art. 357 cod. proc. pen., l'eccezionalità del loro intervento ex art. 113 disp. att. cod. proc. pen., essendo tale eccezionalità evidenziata concretamente dalla stessa situazione operativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 113, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 113, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)