Sez. 1, Sentenza n. 9523 del 08/09/1999 (Rv. 529742 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE) | Azione di risarcimento danni - Presupposti - Proposizione anche della domanda di annullamento del contratto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE)
In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1440, Cod. Civ. art. 1427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)