Sez. 4, Sentenza n. 686 del 09/03/1966 Ud. (dep. 14/07/1966) Rv. 102107 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - VELOCIPEDE CONDOTTO A MANO IN ORA NOTTURNA - OBBLIGO DI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - ESCLUSIONE - PUO COSTITUIRE DOVERE DI PRUDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - VELOCIPEDE CONDOTTO A MANO IN ORA NOTTURNA - OBBLIGO DI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - ESCLUSIONE - PUO COSTITUIRE DOVERE DI PRUDENZA.*
Il conducente di velocipede condotto a mano in ora notturna e tenuto all'osservanza delle cautele imposte, oltreche dal codice della strada, anche dalla comune prudenza. Di conseguenza, se il velocipede e privo dei dispositivi di illuminazione, non richiesti dall'art 586 del regolamento di esecuzione del codice della strada, non sussiste alcuna contravvenzione, ma, in caso di incidente, ben possono ravvisarsi nella omissione elementi di imprudenza generica, ove risulti che, data la particolarita del caso, la marcia senza luci costituiva pericolo per la sicurezza della circolazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)