Sez. 1 - , Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020 (Rv. 658093 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)