Sez. 3, Sentenza n. 968 del 28/01/2000 (Rv. 533249 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazioni - Appello - Momento perfezionativo - Tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice "ad quem".
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (quali quelle in materia di contratti agrari) la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito nei termini previsti dalla legge del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio indicato dall'appellante (art. 421 cod. proc. civ.) di assegnare allo stesso, previa la fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine (necessariamente perentorio), per provvedere a notificare il ricorso ed il decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)