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Sez. 3, Sentenza n. 465 del 22/01/1996 (Rv. 495527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione successiva all'anno dalla pubblicazione della sentenza ancora ammessa per effetto della sospensione del termine nel periodo feriale - Notificazione alla parte personalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno della pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio "a quo" o nel domicilio eletto, ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 330, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)