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Sez. 5, Sentenza n. 3294 del 27/01/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158460 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - MISURA DELLA PENA PROSSIMA AL MINIMO LEGALE - OBBLIGO DI UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158460-01

PENA - DETERMINAZIONE - MISURA DELLA PENA PROSSIMA AL MINIMO LEGALE - OBBLIGO DI UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo della motivazione nella Determinazione della misura della pena è stabilito per evitare decisioni arbitrarie, di guisa che quando venga applicata una pena assai prossima al minimo legale devono ritenersi sufficienti, ai fini dell'assolvimento dell'Obbligo, anche espressioni sintetiche, quali quelle "appare congruo" o "equo" ovvero riferite, senz'altra specificazione, all'entità dei fatti o alla personalità del reo, giacché, in tal caso, è la stessa lieve entità della pena ad escludere che il potere discrezionale del giudice abbia degenerato in arbitrio. (Conf mass n 143536, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)