Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28492 del 29/11/2017 (Rv. 647178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Liquidazione del danno non patrimoniale - Valutazione complessiva delle voci di pregiudizio - Appello per l'inadeguatezza della somma riconosciuta - Conferma della determinazione complessiva della liquidazione - Riduzione della percentuale di una determinata voce - Violazione del principio della "reformatio in peius" od ultra petizione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Il principio di omnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti, con la conseguenza che il giudice d'appello, sollecitato a rivalutare l'adeguatezza della somma globalmente riconosciuta per l'assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio, può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una "reformatio in peius" della sentenza, o un vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)