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Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

  1. a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

  2. b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

  3. c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

  4. d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

  5. e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

  6. f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

  7. g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

  8. h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1..

Art. 2 Pensioni e assegni

1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Con la stessa decorrenza e' istituita l'allegata tabella T.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonche' dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge.
L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985.

4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
"Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto".

Art. 3 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2.

2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:
=====================================================================
| dal 1 gennaio 1985 | dal 1 gennaio 1986
=====================================================================
lettera A | 384.000| 506.880
lettera A-bis | 335.000| 442.200
lettera B | 296.000| 390.720
lettera C | 260.000| 343.200
lettera D | 220.000| 290.400
lettera E | 182.000| 240.240
lettera F | 143.000| 188.760
lettera G | 105.000| 138.600
lettera H | 69.000| 91.080

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:
"La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986".

Art. 4 Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1985:
"ART. 9. - Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra"".

2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' abrogato.

3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Art. 5 Collaterali

1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che gia' beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.

3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

Art. 6 Inabilita' a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilita'

1. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilita' al compimento del 65° anno di eta'.

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo articolo 101".

Art. 7 Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L

1. Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

2. Le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procedera' alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

Art. 8 Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.

2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9 Infermi di mente

1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma".

Art. 10 Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi

1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima e' ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 236.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi e' ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facolta' di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione e' avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.

Art. 11 Responsabilita' per indebiti pagamenti. Abbuono di somme

1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato puo' chiederne l'abbuono purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono e' accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 12 Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti:
"Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".

Art. 13 Convenzioni con medici civili

1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati".

Art. 14 Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate

1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.