Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Testo in vigore al
Art. 6
1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Capo II. Esigibilità, rimborso, esenzione dall'accisa
Sezione 1. Momento e luogo di esigibilità
Art. 7
1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.
2. Ai fini della presente direttiva, per «immissione in consumo» si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa.
3. Per momento di immissione in consumo si intende:
a) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato;
b) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario;
c) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta.
4.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4.
Art. 8
1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;
c) per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito.
Art. 9
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
Art. 10
1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4.
Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
5.
Tuttavia, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell’accisa nell'altro Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.
Sezione 2. Rimborso e sgravio
Art. 11
Oltre ai casi di cui all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 12 o da una delle direttive di cui all'articolo 1.
Sezione 3. Esenzioni
Art. 12
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
d) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
e) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.
Art. 13
1. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa verso un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.
2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione.
3.
Le procedure previste agli articoli da 21 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Art. 14
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Gli Stati membri che, al 1o luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1o gennaio 2017, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b) «viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo» qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Capo III. Fabbricazione, trasformazione e detenzione
Art. 15
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.
2. La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.
Art. 16
1.
L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
2.
Il depositario autorizzato è tenuto:
a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;
b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 17, paragrafo 2;
e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
Capo IV. Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 17
1. I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
ii) un destinatario registrato;
iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
iv) un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;
b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato. Ai fini del presente articolo, per «luogo di importazione» si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
Art. 18
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.
3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri.
4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.
Art. 19
1. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
c) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un unico movimento.
Art. 20
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità.
Sezione 2. Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Art. 21
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»).
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4.
Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.
6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.
7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.
8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2.
Art. 22
1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.
2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 8.
Art. 23
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:
1) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
2) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
3) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Art. 24
1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.
Art. 25
1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario13, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
Art. 26
1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:
a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
2.
Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.
Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.
3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.
5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.