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Sez. T, Ordinanza n. 34668 del 29/12/2025 (Rv. 677065-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento nei confronti della società di persone e dei soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione autonoma dei soci e della società - Adozione di sentenze distinte con motivazione identica - Riunione dei procedimenti da parte della corte d'appello o della Corte di cassazione - Efficacia sanante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677065-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)