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Sez. 6 - L, Sentenza n. 2816 del 12/02/2015 (Rv. 634629 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Inattività delle parti in appello - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634629-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non essendo di ostacolo a ciò la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che ove l'inattività si verifichi nell'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 cod. proc. civ.) e 348 cod. proc. civ., deve escludersi l'immediata decisione della causa in quanto la mancata comparizione di entrambe la parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, determina la cancellazione della causa dal ruolo, e all'assenza dell'appellante alla prima udienza, ed a quella successiva di rinvio, ritualmente comunicatagli, consegue la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)