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Sez. 2, Sentenza n. 5083 del 29/04/1993 (Rv. 482173 - 01)

Comunione dei diritti reali - Innovazioni - Consenso (forma e necessità) | Modificazione o soppressione del servizio di portierato - Condominio costituito da più edifici - Centralizzazione del servizio di portierato - Delibera assunta a maggioranza - Nullità.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482173-01

Comunione dei diritti reali - Innovazioni - Consenso (forma e necessità)

L'assemblea del condominio con la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5 cod. civ. può deliberare la modificazione (o anche la soppressione) del servizio di portierato, sempre che vengano osservati i principi in materia di innovazioni posti dall'art. 1120 cod. civ. e non ne derivino per taluno dei condomini vantaggi o svantaggi diversi rispetto agli altri. Pertanto, è nulla per violazione dell'art. 1120 citato, la deliberazione assunta a maggioranza che, conservando la proporzionalità di spesa sulla collettività condominiale, attui in un condominio costituito da più edifici la "centralizzazione" del servizio di portierato, in guisa da lasciare immutata la situazione per i condomini dell'edificio presso il quale il servizio viene svolto, mentre i condomini degli altri edifici vengono a trarre dal servizio una utilità minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)