Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 24/10/1967 Ud. (dep. 05/02/1968) Rv. 106660 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Per la Determinazione del danno patrimoniale cagionato dal reato, deve, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 cod.pen., tenersi conto della oggettiva entita di esso alla capacita economica del danneggiato, che e elemento sussidiario di apprezzamento puo il giudice fare riferimento solo nel caso in cui il valore intrinseco del danno non sia ritenuto per se stesso sufficiente a stabilire, con la necessaria certezza, che il danno cagionato sia di rilevante gravita. (Conf.104834, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)