diritto.io

Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Testo in vigore al

Titolo VI. L'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Art. 78

1. Le casse previste dal n. 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno l'obbligo di denunciare alla Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito una inabilita' permanente di almeno l'ottanta per cento. Le casse predette debbono anche fornire alla detta Sezione tutte le notizie ed informazioni che fossero ad esse richieste dalla Sezione medesima.

Art. 79

1. La Sezione provvede a prestazioni terapeutiche, medico-chirurgiche, ortopediche, balneotermali e simili e alla rieducazione professionale ed in genere esplica le forme di assistenza sanitaria, profilattica, materiale e morale che si ravvisino necessarie dal Comitato preposto alla Sezione nei limiti delle disponibilita' finanziarie di questa.

2. Le prestazioni della Sezione possono effettuarsi anche merce' il temporaneo ricovero degli invalidi negli istituti previsti dall'art.
82
.

3. Nella concessione delle prestazioni sara' tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilita', della natura della lesione e in genere delle condizioni fisiche dell'invalido, nonche' delle condizioni economiche e familiari di esso.

Art. 80

1. I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni da parte della Sezione o circa la natura e i limiti delle prestazioni proposte per ciascun invalido dai competenti organi tecnici sono demandati alla decisione del Comitato di cui nell'art. 84. Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 81

1. Il Comitato preposto alla Sezione ha facolta', nei limiti delle disponibilita' finanziarie ed in genere dei suoi mezzi tecnici, di ammettere a talune prestazioni anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore una inabilita' inferiore all'ottanta per cento, se tali prestazioni siano reputate vantaggiose all'invalido.

Art. 82

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Seziono, oltre che servirsi di propri istituti di ricovero e di cura, puo' stipulare convenzioni con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti ed istituzioni forniti di mezzi idonei.

Art. 83

1. Le casse previste dal n. 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono versare alla Sezione, entro i trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'ammontare delle addizionali incassate nel trimestre precedente in base all'art. 62, n. 1, del Regio decreto medesimo, dedotto le quote di addizionale eventualmente restituite ai datori di lavoro in sede di regolazione dei contributi.

2. Per le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura il contributo annuo e' commisurato all'ammontare dei contributi assicurativi stabiliti per l'anno precedente con decreto del Ministro per le corporazioni ai termini dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432. Le casse predette devono versare il rispettivo contributo alla Sezione in quattro rate trimestrali, ed ognuna di esse nei trenta giorni successivi a ciascun trimestre.

Art. 84

1. Il Comitato preposto alla Sezione delibera:

  1. 1) sulle forme di assistenza della Sezione e sui modi e limiti di essa;

  2. 2) sui ricorsi di cui nell'art. 80;

  3. 3) sulla compilazione di regolamenti interni;

  4. 4) sulle convenzioni previste nell'art. 82;

  5. 5) ed in genere su quanto attiene al funzionamento della Sezione.

2. Il Comitato predispone il conto preventivo e il conto consuntivo della Sezione e propone la misura del contributo a carico degli istituti assicuratori ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 17 agosto,1935, n. 1765.

3. Per la convocazione del Comitato e la validita' delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale fascista infortuni che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.

Art. 85

1. Il conto consuntivo della Sezione forma parte integrante del bilancio dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Art. 86

1. Ai servizi della Sezione si provvede per mezzo degli uffici e col personale dell'Istituto nazionale fascista infortuni. Il personale alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ai 31 marzo 1937 e' assunto dall'Istituto nazionale fascista infortuni nel numero ed alle condizioni che saranno stabilite dal Comitato esecutivo di questo, secondo le esigenze dei servizi della Sezione e approvate dal Ministero delle corporazioni.

Titolo VII. Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 87

1. Le denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi prevista dall'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la denuncia degli infortuni prevista dall'art. 11 del citato decreto ed in genere tutte le comunicazioni all'istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono.

2. Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in piu' luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'istituto assicuratore, il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a presentare la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sara' stabilita dall'istituto assicuratore medesimo.

Art. 88

1. I ricorsi in via amministrativa previsti dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal presente regolamento, debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni secondoche' il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'Ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni, qualora non risulti la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia dato la prova, l'ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni dichiareranno inammissibile il ricorso.

Art. 89

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 LUGLIO 1947, N. 804

Art. 90

1. Le Casse di cui al numero 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono poste sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Gli statuti delle Casse predette debbono essere approvati con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni, sentito Consiglio di Stato.

3. Le Casse debbono rimettere al Ministero delle corporazioni i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da quel Ministero.

Art. 91

1. Sul fondo istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai termini dell'art. 70 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il Ministero delle corporazioni puo' erogare somme:

  1. a) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

  2. b) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

  3. c) per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'art. 27 del Regio decreto predetto, gia' viventi a carico degli infortunati stessi.

Art. 92

1. Gli uffici comunali debbono rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita e gli stati di famiglia che siano chiesti dagli istituti assicuratori o dai titolari di rendite ai fini del pagamento delle rate di rendita, e debbono fornire agli istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui nell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 93

1. I Comuni debbono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale fascista infortuni l'elenco delle patenti di esercizio rilasciate ai datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione. Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto i Consigli provinciali dell'economia corporativa per le ditte industriali e commerciali ed in genere per le aziende che inizino la loro attivita' nella rispettiva circoscrizione.

Art. 94

1. I datori di. lavoro contravventori alle disposizioni del titolo II sono puniti con ammenda estensibile fino a lire duemila salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 95

1. Con effetto dal 1° aprile 1937 i contratti di assicurazione in corso a tale data cessano di aver vigore ed alle norme in essi contenute sono sostituite quelle del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del presente regolamento e le altre emanate in materia.

2. Tuttavia i premi continueranno ad essere corrisposti in base alla misura stabilita nei contratti fino alla data nella quale i contratti sarebbero rimasti in vigore e per i contratti di durata superiore ad un anno fino alla prima scadenza annuale, salvo che nel frattempo siano entrate in applicazione le tariffe di cui al secondo comma dell'art. 49 del Regio decreto precitato e al n. 2 dell'art. 9 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033.

3. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re Imperatore:

4. Il Ministro per le corporazioni:

5. Lantini.

Allegato

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilita' permanente.

Sordita' completa di un orecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . 11%

Sordita' completa bilaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%

Perdita totale della facolta' visiva di un occhio . . . . . . . . 35%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

a) con possibilita' di applicazione di protesi efficace . . . . . 11%

b) senza possibilita' di applicazione di protesi efficace . . . . 30%

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennita'.

Perdita di un rene con integrita' del rene superstite . . . . . 25%

Esiti di frattura della clavicola bene consolidati, senza limitazioni dei movimenti del braccio . . . . . . . . . . . destro 5% . . . . . . . . . . sinistro 5%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilita'
della scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 50% . . . . . . . . sinistra 40%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con
arto in posizione favorevole con normale mobilita' della scapola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 40% . . . . . . . . sinistra 30%

Perdita del braccio:

a) per disarticolazione scapolo-omerale . . . . . . . . destro 85%

b) per amputazione al terzo superiore. . . . . . . . . .sinistro 75 % . . . . . . . . sinistro 70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale
dell'avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .destro 75% . . . . . . . sinistro 65%

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della
mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 70% . . . . . . . . sinistra 60%

Perdita di tutte le dita della mano. . . . . . . . . . . destra 65% . . . . . . . . sinistra 55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo . . . . . . . destro 35% . . . . . . sinistro 30%

Perdita totale del pollice. . . . . . . . . . . . . . . .destro 28% . . . . . . . . . . . . . . sinistro 23%

Perdita della falange ungueale del pollice . . . . . . . destro 15% . . . . . . . . sinistro 12%

Perdita totale dell'indice. . . . . . . . . . . . . . . destro 15% . . . . . . . . sinistro 13%

Perdita totale del medio. . . . . . . . . . . . . . . . .destro 12% . . . . . . . . sinistro 12%

Perdita totale dell'anulare. . . . . . . . . . . . . . . .destro 8% . . . . . . . . sinistro 8%

Perdita totale del mignolo . . . . . . . . . . . . . . . destro 12% . . . . . . . . sinistro 12%

Perdita totale della falange ungueale dell'indice . . . . destro 7% . . . . . . . . sinistro 6%

Perdita della falange ungueale del medio . . . . . . . . destro 5% . . . . . . . . sinistro 5%

Perdita della falange ungueale dell'anulare . . . . . . . destro 3% . . . . . . . . sinistro 3%

Perdita della falange ungueale del mignolo . . . . . . . .destro 5% . . . . . . sinistro 5%

Perdita delle due ultime falangi dell'indice. . . . . . .destro 11% . . . . . . . . sinistro 9%

Perdita delle due ultime falangi del medio . . . . . . . destro 8% . . . . . . . . sinistro 8%

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare . . . . . . destro 6% . . . . . . . . sinistro 6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo . . . . . . destro 8% . . . . . . . . sinistro 8%

Anchilosi totale del gomito con angolazione tra 110°-75°

a) in semipronazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

b) in pronazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 35%

c) in supinazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 45% . . . . . . . sinistra 40%

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono-supinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 25% . . . . . . . . sinistra 20%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .destra 55% . . . . . . . . sinistra 50%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 40% . . . . . . . . sinistra 35%

b) in pronazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 45% . . . . . . . . sinistra 40%

c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .destra 55% . . . . . . . . sinistra 50%

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono-supinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 35% . . . . . . . . sinistra 30%

Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .destra 15% . . . . . . . . sinistra 12%

Se vi e' contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono-supinazione:

a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 20% . . . . . . . . sinistra 15%

b) in pronazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 25% . . . . . . . . sinistra 20%

c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destra 35% . . . . . . . . sinistra 30%

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto . . . . . . . . 70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione, di un apparecchio articolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

Perdita di una gamba, per amputazione al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato . . . . 55%

Perdita,di una gamba al terzo inferiore o di un piede . . . . . 50%

Perdita, dell'avampiede alla linea tarso-metatarsea . . . . . . 25%

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso . . . . . . . . .16%

Perdita totale del solo alluce. . . . . . . . . . . . . . . . . .7%

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennita', ma ove concorra perdita di piu' dita ogni dito perduto e' valutato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio . . . . . . . . . . 35%

Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto . . . . . . . . 15%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri . . . . . . . . . 11%

In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quelle del sinistro al destro.

Visto d'ordine di Sua Maesta' il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:

Lantini.