REGOLAMENTO (CEE) N. 1358/77 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1977 che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/772, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 152/714, nel passato ha formato oggetto di varie modifiche; che inoltre, dalla campagna saccarifera 1977/1978, tali disposizioni devono essere estese al caso degli zuccheri preferenziali; che pertanto è opportuno adattare e completare tali norme generali;
considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, precede il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio per alcuni zuccheri;
considerando che la vase finanziaria di tale rimborso forfettario è costituiti e che, nel fissare gli importi di tali contributi, occorre pertanto attenersi al principio dell'uguaglianza tra le somme dei rimborsi effettuati e le somme dei contributi riscossi;
considerando che l'applicazione del sistema di rimborsi riguarda soltanto zuccheri fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità da un lato o zuccheri preferenziali dall'altro lato; che per far rispettare tale regola si rende necessario un controllo;
considerando che l'organismo d'intervento si trova in generalmente nella necessità di immagazzinare gli zuccheri per i quali è intervenuto e che deve quindi beneficiare del rimborso; che, tuttavia, in ragione della situazione particolare dell'organismo d'intervento, è opportuno limitare il periodo per il quale è accordato un rimborso;
considerando che il rimborso non può essere accordato sensa una possibilità di controllo e che è dunque necessario che i luoghi di magazzinaggio siano ufficialmente riconosciuti; che per tale motivo occorre prevedere che il rimborso venga effettuato normalmente dallo Stato membro nel cui territorio si trova lo zucchero immagazzinato;
considerando che è opportuno disporre di un modo di calcolo dei rimborsi basato sui periodi che permettano di rivelare il movimento delle scorte;
considerando che la situazione particolare dello zucchero in corso di trasporto all'inizio di un mese può rendere necessarie misure speciali; che è opportuno che tali misure siano determinate nello stesso modo delle norme necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, vale a dire secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74;
considerando che il rimborso è il compenso per le spese di magazzinaggio necessariamente assunte; che all'atto della fissazione dell'ammontare del rimborso si devono pertanto prendere in considerazione gli oneri più rilevanti che interventono nelle spese di magazzinaggio;
considerando che all'atto dello smercio dello zucchero può essere stabilito un controllo efficace della fabbricazione; che è opportuno riscuotere il contributo alla fase del fabbricante al momento dello smercio;
considerando che è opportuno prevedere tale riscossione per lo zucchero importato a condizioni preferenziali e smerciato allo stato naturale al momento dell'importazione e, per gli altri zuccheri preferenziali, al momento della raffinazione;
considerando che l'importo esatto dei contributi può essere stabilito soltanto dopo un certo periodo e che si devono quindi basare tali importi dei contributi su previsioni che devono essere adeguate in funzione dei risultati delle campagne precedenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il rimborso delle spese di magazzinaggio degli zuccheri o degli sciroppi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è effettuato di regola dallo Stato membro nel cui territorio si trovano immagazzinati detti prodotti e entro un termine da determinarsi.
Art. 2
1.
il rimborso è accordato:
a) ad ogni fabbricante di zucchero che beneficia di una quota di base,
b) ad ogni raffinatore di zucchero,
c) ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento,
d) ad ogni commerciante specializzato nel settore dello zucchero e risconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento,
e) ad ogni organismo d'intervento,
a condizione che siano proprietari degli zuccheri o, se del caso, degli sciroppi oggetto del magazzinaggio all'inizio del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 è concesso in base a condizioni da determinarsi.
3. Tuttavia, in caso di magazzinaggio da parte dell'organismo d'intervento di uno zucchero che ha formato l'oggetto di misure d'intervento, il rimborso è limitato ad un periodo massimo da determinare.
Art. 3
1.
Il rimborso è accordato:
— per lo zucchero bianco e greggio non denaturati e per taluni sciroppi prodotti nell'ambito della quota massima,
— per tutto lo zucchero preferenziale importato e lo zucchero bianco non denaturato che ne viene prodotto,
immagazzinati in un magazzino risconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso si trova.
Il riconoscimento è concesso in base a condizioni da determinarsi.
2. In circostanze particolari possono essere adottate speciali disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74 per lo zucchero in corso di trasporto al'inizio del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 4
1. Il calcolo del rimborso è effettuato sulla base di rilevazioni mensili delle quantità immagazzinate.
2. Il quantitativo da prendere in considerazione per un mese è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese di cui trattasi.
3. Ai fini del calcolo del rimborso, la valutazione dello zucchero greggio e degli sciroppi è effettuata in zucchero bianco sulla base del rendimento o del tenore di zucchero. Il rimborso delle spese di magazzinaggio per gli sciroppi può essere limitato a un periodo da determinarsi.
Art. 5
L'ammontare del rimborso è fissato per mese e per unità di peso prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio.
Art. 6
1. Il contributo da riscuotere nel caso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è, fissato in maniera tale che, per una campagna saccarifera, la somma prevedibile dei contributi risulti uguale alle somma prevedibile dei rimborsi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento.
2. Quando, per un campagna saccarifera, la soma dei contributi riscossi non risulta uguale alla somma dei rimborsi effettuati, la differenza viene riportata su una campagna successiva.
3. L'importo del contributo per unità di peso è calcolato come segue: la somma dei rimborsi prevedibili per la campagna saccarifera in causa è aumentata o, secondo il caso, diminuita dei riporti di cui al paragrafo 2. Il risultato è diviso per il quantitativo prevedibile di zucchero smerciato durante tale campagna e prodotto nel quadro delle quote massime.
4. Lo Stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco o greggio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, i prodotti e smerciati nell'ambito della sua quota massima. Tuttavia, il contributo non è riscosso quando lo zucchero bianco o greggio è acquistato da un organismo d'intervento.
Art. 7
1. Il contributo da riscuotere nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3330/74, è fissato in maniera tale che, per una campagna saccarifera, la somma prevedibile dei contributi risulti uguale alla somma prevedibile dei rimborsi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento.
2. Quando, per un campagna saccarifera, la somma dei contributi riscossi non risulta uguale alla somma dei rimborsi effettuati, la differenza viene riportata su una campagna successiva.
3. L'importo del contributo per unità di peso è calcolato come segue: la somma dei rimborsi prevedibili per la campagna saccarifera in causa è aumentata o, secondo il caso, diminuita dei riporti di cui al paragrafo 2. Il risultato è diviso per il quantitativo prevedibile degli zuccheri preferenziali importati e smerciati allo stato naturale, ovvero raffinati, durante questo stesso periodo;
4. Lo Stato membro riscuote il contributo:
— da ogni importatore di zucchero preferenziale importato che venga smerciato allo stato naturale;
— da ogni raffinatore di zucchero preferenziale importato.
Art. 8
Il regolamento (CEE) n. 750/68 è abrogato il 30 giugno 1977.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN