Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 12/11/1965 (Rv. 314428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA SOLIDALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI RESPONSABILITA TRA I CONVENUTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA SOLIDALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI RESPONSABILITA TRA I CONVENUTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
La esistenza di una domanda di condanna solidale di piu convenuti non e sufficiente a determinare fra i convenuti un'ipotesi di litisconsorzio necessario, perche l'obbligazione solidale non da vita ad un rapporto unitario ed inscindibile. Se, pero, l'attore chieda la condanna alternativa o solidale di piu convenuti e fra costoro sorga questione sulla individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento, si ha un'ipotesi di cause collegate da vincolo di interdipendenza. Onde, in ipotesi che il giudice di primo grado estrometta uno dei convenuti e accolga la domanda nei confronti degli altri, l'appello, che riproponga la questione sull'Obbligo della parte estromessa, va proposto nei confronti di tutte le parti. In caso che l'appellante a cio non provveda, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche nei confronti della parte estromessa in primo grado. (V. 718/64, 403/59, 3834/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)