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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 94 Istanza di esibizione

1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Art. 95 Notificazione dell'ordinanza di esibizione

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Art. 96 Informazioni della pubblica amministrazione

1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.

Art. 97 Divieto di private informazioni

1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Art. 98 Deposito di documenti fatto da pubblico depositario

1. Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.

2. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.

3. Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

Art. 99 Proposizione della querela di falso

1. La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

2. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso e' analfabeta, la dichiarazione e' raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

Art. 100 Copie del documento impugnato

1. Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

2. L'autorizzazione e' data con decreto.

Art. 101 Rinvio

1. Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.

Art. 102 Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale

1. Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

Art. 103 Termine per l'intimazione al testimone

1. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

2. Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.

Art. 104 Mancata intimazione ai testimoni

1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.

2. Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Art. 105 Forma speciale di esame testimoniale

1. La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

Art. 106 Disposizioni relative al testimone non comparso

1. Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Art. 107 Liquidazione delle indennita' ai testimoni

1. Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennita' al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

2. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Art. 108 Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate

1. Il difensore munito di mandato alla lite puo' assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice.

2. Il difensore stesso puo' anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

Art. 109 Ordinanza di pagamento durante il rendiconto

1. L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo.

Art. 110

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3531417

Art. 111 Produzione delle comparse

1. Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.

2. Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.

3. L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

4. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

Art. 112 Istanza di decisione secondo equita'

1. L'istanza per il giudizio di equita', consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.

Art. 112-bis

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3531417

Sezione III. Della decisione della causa

Art. 113 Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi

1. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

2. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.1417