Sez. U, Sentenza n. 11432 del 18/11/1997 (Rv. 510071 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Insegnamento della religione cattolica - Predisposizione, senza diversa possibilità, di corsi scolastici alternativi per studenti intenzionati a non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica - Lesione di un diritto soggettivo assoluto - Configurabilità - Relativa azione risarcitoria - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - IN GENERE
L'insegnamento della religione cattolica acquista, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale, carattere meramente facoltativo (Corte cost. sent. n. 203 del 1989), rispetto al quale residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente dall'interessato o da chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola. La previsione, invece, di corsi alternativi riservati unicamente a chi abbia fatto la scelta facoltativa della non frequenza ai corsi di religione cattolica, senza alcuna diversa possibilità, finisce per ridurre la facoltatività di detto insegnamento a situazione opzionale o alternativa che, derivando da provvedimenti dell'autorità amministrativa scolastica, si pone, come una situazione discriminante e, come tale, lesiva di un diritto assoluto alla libertà, rispetto al quale nessun potere della pubblica amministrazione sussiste. Ne deriva che la controversia risarcitoria proposta nei confronti della P.A. in relazione a tale profilo di lesione di diritto soggettivo assoluto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (la S.C. ha, invece, escluso che possa ravvisarsi la lesione di un diritto soggettivo perfetto in relazione al fatto che l'insegnamento della religione cattolica sia posto nell'abito dell'orario scolastico ordinario e che l'insegnante delle materie ordinarie sia anche abilitato all'insegnamento della religione).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 9 n. 2 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)