Sez. 1, Sentenza n. 3286 del 17/11/1971 (Rv. 354757 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITA - NULLITA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - NECESSITA - MANCANZA - DEDUCIBILITA CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITA - NULLITA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - NECESSITA - MANCANZA - DEDUCIBILITA CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE.*
Il principio secondo cui i motivi di nullita della sentenza si convertono in motivi di gravame trova applicazione anche per il decreto ingiuntivo, e si estende anche alla nullita derivante dalla Costituzione del giudice. Pertanto, ove detta nullita non venga dedotta in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non puo essere dedotta in Sede di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base del decreto stesso. (nella specie si deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo perche emesso da un magistrato delegato dal Presidente del tribunale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)