Sez. U, Ordinanza n. 11 del 11/01/1997 (Rv. 501657 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso per Cassazione - Termine per la proposizione - Operatività nei confronti di tutti i legittimati - Ricorso del consiglio dell'ordine locale - Mancata osservanza del termine - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all'art. 34 R.D. n. 37 del 1934, entro un mese dalla loro comunicazione; tale termine opera per tutti i soggetti legittimati dal ricorso, e pertanto è riferibile anche all'impugnazione proposta dal consiglio dell'ordine locale, il cui ricorso va dichiarato inammissibile in caso di mancata osservanza del suddetto termine.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)