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Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

Testo in vigore al

Sezione 4. Taglie minime di riferimento per la conservazione

Art. 13 Taglie minime di riferimento per la conservazione

1. Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di:

  1. a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  2. b) istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  3. c) costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La taglia di una specie marina è misurata conformemente all’allegato IV.

3. Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l’esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

4. Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per i quali negli allegati V, VI o VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

Sezione 5. Misure per la riduzione dei rigetti

Art. 14 Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate

1. Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.

2. Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Capo III. Regionalizzazione

Art. 15 Misure tecniche regionali

1. Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:

  1. a) nell’allegato V per il Mare del Nord;

  2. b) nell’allegato VI per le acque nordoccidentali;

  3. c) nell’allegato VII per le acque sudoccidentali;

  4. d) nell’allegato VIII per il Mar Baltico;

  5. e) nell’allegato IX per il Mar Mediterraneo;

  6. f) nell’allegato X per il Mar Nero;

  7. g) nell’allegato XI per le acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale;

  8. h) nell’allegato XIII per le specie sensibili.

2. Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento.

3. Ai fini dell’adozione di tali atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 24 mesi e successivamente 18 mesi dopo ciascuna presentazione della relazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario.

4. Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:

  1. a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;

  2. b) puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell’Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  3. c) sono basate sui principi di buona governance di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  4. d) producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l’impatto potenziale delle attività di pesca sull’ecosistema marino.

5. L’applicazione delle condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia di cui all’articolo 27 e alla parte B degli allegati da V a XI non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4.

6. Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali misure.

7. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2.

Art. 16 Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle caratteristiche degli attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie fornisce prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI.

Art. 17 Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell’allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

  1. a) l’obiettivo del divieto;

  2. b) l’estensione geografica della zona e la durata del divieto;

  3. c) le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e

  4. d) le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

Art. 18 Taglie minime di riferimento per la conservazione

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte A degli allegati da V a X rispetta l’obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.

Art. 19 Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca

1. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:

  1. a) l’estensione geografica della zona e la durata del fermo;

  2. b) le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;

  3. c) l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e

  4. d) le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

2. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:

  1. a) le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;

  2. b) la distanza a cui un’imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.

Art. 20 Attrezzi da pesca innovativi

1. Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo contiene una valutazione dei probabili impatti dell’uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione.

2. L’uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le valutazioni di cui al paragrafo 1 indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

Art. 21 Misure di conservazione della natura

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare:

  1. a) elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;

  2. b) il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’articolo 11;

  3. c) informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;

  4. d) misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili;

  5. e) restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili.

Art. 22 Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto

1. Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l’altro, i seguenti elementi:

  1. a) specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;

  2. b) specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;

  3. c) restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;

  4. d) taglie minime di riferimento per la conservazione;

  5. e) deroghe adottate in virtù dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi.

Art. 23 Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.

2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target di cui agli articoli 3 e 4, e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell’attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l’impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.

3. Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.

4. Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. In caso di valutazione positiva del contributo del nuovo attrezzo o della nuova pratica ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l’uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 24 Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

  1. a) le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;

  2. b) norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

  3. c) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;

  4. d) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;

  5. e) norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A;

  6. f) norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B;

  7. g) norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII.

2. Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all’ articolo 30, paragrafo 2.

Capo IV. Ricerca scientifica, ripopolamento diretto e trapianto

Art. 25 Ricerca scientifica

1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera;

  2. b) la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;

  3. c) la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

  4. d) se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza;

  5. e) le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica;

  6. f) in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell’ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione.

2. Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e:

  1. a) siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure

  2. b) siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

Art. 26 Ripopolamento diretto e trapianto

1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l’egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

2. Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati, con almeno 20 giorni civili di anticipo, dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

Capo V. Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia

Art. 27 Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia

1. Per percentuali di cattura di cui agli allegati da V a VIII si intende la percentuale massima di specie consentita affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui a tali allegati. Tali percentuali fanno salvo l’obbligo di sbarcare le catture di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

3. Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

4. Ai fini del presente articolo l’equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

5. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a VIII.

6. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 1224/2009.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 al fine di definire ulteriormente l’espressione «pesca diretta» per le pertinenti specie di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI. A tal fine, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione presentano raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020.

Capo VI. Misure tecniche nella zona di regolamentazione neafc

Art. 28 Misure tecniche nella zona di regolamentazione NEAFC

Le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC sono stabilite nell’allegato XII.

Capo VII. Disposizioni procedurali

Art. 29 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII. Disposizioni finali

Art. 31 Revisione e relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell’articolo 4. La relazione fa inoltre riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto derivante dagli attrezzi innovativi. Essa trae conclusioni circa i benefici o gli effetti negativi per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili e la selettività.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, tra l’altro, una valutazione del contributo delle misure tecniche al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, come previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). A tale scopo, la relazione può includere, tra l’altro, come indicatore di efficacia della selettività per gli stock che costituiscono gli indicatori chiave per le specie elencate nell’allegato XIV, la lunghezza di selettività ottimale (Lopt) rispetto alla lunghezza media del pesce catturato per ogni anno considerato.

3. Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale gli Stati membri della regione presentano, entro dodici mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, un piano indicante gli interventi da attuare per contribuire a conseguire tali obiettivi e target.

4. Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 e al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato XIV.

Art. 32 Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

  1. a) gli articoli 3, da 8 a 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

  2. b) gli allegati II, III e IV sono soppressi.

I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Art. 33 Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato:

  1. a) la sezione 3 è soppressa;

  2. b) è aggiunta la seguente sezione 4: «Sezione 4 Trasformazione a bordo e pesca pelagica Articolo 54 bis Trasformazione a bordo 1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio. Articolo 54 ter Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture 1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm. 2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave. Articolo 54 quater Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica 1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli. 2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché: a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo: i) sia conservata in stato congelato; ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita. 4. Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.».