diritto.io

Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili

Testo in vigore al

Art. 146 Riduzioni parziali di tariffe. (Art. 18, comma secondo, legge 30 giugno 1906, n. 272; art. 14, legge 21 luglio 1910, n. 580, e art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848)

1. Quando le riduzioni disposte con l'articolo precedente riguardino soltanto le tariffe relative a viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, la riduzione di tali tariffe puo' essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondoche' il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, e' superiore a L. 5500 al chilometro, ovvero sta fra le L. 5500 e 4000, od e' inferiore a L. 4000.

Art. 147 Condizioni di applicabilita' dell'esercizio economico. (Art. 12, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Le disposizioni dell'art. 146 sono applicabili purche':

  1. a) l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggior prodotto che si otterra' in confronto a quello medio dei tre anni di piu' alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale aumentato del 25 per cento, oppure quella somma che per tale titolo sara' di biennio in biennio determinata d'accordo;

  2. b) non sia diminuito il numero delle coppie di treni esistenti in base all'ultimo orario estivo ed invernale, anche se attuate in via di esperimento, oltre gli obblighi di concessione e di legge;

  3. c) non venga stabilita concorrenza a linee di Stato, che servano direttamente gli stessi centri e alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

Art. 148 Esigenze militari. (Art. 19, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. E' in facolta' del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria il cui prodotto sia compreso nei limiti dell'art. 146, di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalita' del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.

Titolo VII. Disposizioni tributarie

Capo I. Tassa erariale

Art. 150 Trasporti a piccola velocita'. (Art. 2, legge 14 giugno 1874, n. 1945)

1. E' stabilita una tassa del 2 per cento sui prezzi dei trasporti a piccola velocita' su tutte le strade ferrate del Regno.

Art. 151 Frazioni di lira. (Art. 3, legge 6 aprile 1862, n. 542)

1. Quando dall'applicare alla distanza il prezzo unitario di trasporto accresciuto del decimo corrispondente alla tassa, risulti una somma con frazioni minori di un ventesimo di lira, sono queste calcolate per cinque centesimi.

Art. 152 Riscossione e versamento da parte degli esercenti ferroviari. (Art. 2, legge 6 aprile 1862, n. 542; art. 2, primo comma, legge 23 agosto 1868, n. 4552; art. 3, legge 14 giugno 1874, n. 1945; art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848)

1. Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a riscuotere per conto dello Stato, oltre ed insieme al prezzo di trasporto loro spettante, ed a versare nelle casse dello Stato, entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza di ogni mese, le somme riscosse a titolo di tasse, come agli articoli precedenti.

Art. 153 Perdita della tassa erariale per lo Stato. (Art. 4, legge 14 giugno 1874, n. 1945)

1. Qualora per il rilascio di un biglietto di viaggio sulle ferrovie, gratuito od a prezzo ridotto, non giustificato da veri motivi del servizio ferroviario, o dalle disposizioni del presente testo unico di legge, o dagli atti di concessione, ovvero se, per convenzioni particolari in contravvenzione all'art. 125, le quali concedono ribasso di tariffa pel trasporto di merci, ne venga danno allo Stato per perdita o diminuzione delle tasse di cui nei precedenti articoli, la societa' o il concessionario della strada ferrata che abbia rilasciato il biglietto o fatta la convenzione deve rifondere del proprio la tassa non percetta, e sottosta' inoltre a una multa estensibile da 50 a 1000 lire.

2. Rimane salvo al Governo il diritto di computare il prezzo del trasporto nella liquidazione delle garanzie o sovvenzioni, alle quali fosse tenuto.

Art. 154 Norme pei biglietti di favore. (Art. 5, legge 14 giugno 1874, n. 1945)

1. Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati da un registro a madre e figlia, e i concessionari, ad ogni richiesta debbono esibire questo registro all'ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato.

2. I concessionari debbono inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il Governo prescriva a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con un'ammenda estensibile da 50 a 1000 lire.

Art. 155 Procedura di esazione. (Art. 6, legge 14 giugno 1874, n. 1945; ed art. 2, ultimo comma, legge 23 agosto 1868, n. 452)

1. Decorsi i quarantacinque giorni, di cui all'art. 152, si applica, per la riscossione delle tasse dovute dai concessionari delle strade ferrate, la disposizione dell'art. 1 dell'allegato B della legge del 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), ed il tesoro si vale, per l'incasso di tali somme, nonche' di quelle riscosse dalle societa' per la tassa del bollo sui biglietti dei viaggiatori e sui riscontri delle merci, della procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.

Capo II. Registro e bollo

Art. 156 Tassa di registro. (Art. 292, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 5, legge 29 giugno 1873, n. 1475)

1. Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'industria privata, e delle loro dipendenze ed accessori non sono soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione e vanno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

2. Essi possono sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opera di utilita' pubblica nell'interesse dello Stato.

3. Puo' essere accordata ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira per i seguenti atti:

  1. a) l'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;

  2. b) l'atto con cui i concessionari cedano ad altri l'avuta concessione;

  3. c) il contratto con cui una Provincia, un Comune o un Consorzio stipuli un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse.27

Art. 157 Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (Art. 20, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414)

1. Sono soggetti alla tassa di centesimi cinque, qualunque sia la dimensione della carta, i biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocita'.

Art. 158 Tassa di bollo per gli abbonamenti. (Art. 66, ultimo comma, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414; ed art. 16, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. I biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri stessi, nella misura dell'1,50 per cento, quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'.

Art. 159 Sovratassa. (Articolo unico, legge 27 giugno 1909, n. 411 e art. 1, primo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842). (Art. 1, secondo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842). (Art. 2, terzo comma, legge 12 gennaio 1909, n. 12)

1. Allo scopo, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1923, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci, sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel regno e provenienti dall'estero.

2. La stessa sovratassa di centesimi cinque e' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi a trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 143 e 158 del presente testo unico.

3. Dal 1 gennaio 1912 i relativi proventi sono destinati anche agli scopi menzionati nella legge 28 luglio 1911, n. 842.

4. Sono esclusi dalla sovratassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 km. ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 km.

Art. 160 Riscossione della tassa. (Art. 66, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414)

1. Le societa' concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime possono essere esonerati dall'obbligo di fare apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci, quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse, che sarebbero dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

2. Al termine di ciascun anno si fa il computo, di concerto con gli agenti finanziari e sulle risultanze dei registri tenuti dalle societa' o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed ha luogo il pagamento o la restituzione di cio' che sia stato in meno o in piu' pagato.

3. Anche per il primo anno di esercizio i rappresentanti delle societa' o i concessionari possono godere dell'indicata facilitazione, purche' entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa, dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa, il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano, in base alla fatta dichiarazione, il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

4. Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osservano le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente, nella quale la ferrovia fu in esercizio.

Capo III. Tributi e variazioni fiscali

Art. 161 Tributi immobiliari. (Art. 283, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee.

2. Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie o delle loro dipendenze, vengono fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione.

3. Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, case cantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, sono censite per parificamento agli altri fabbricati delle localita' in cui si trovano situate.

Art. 162 Esenzione dal dazio consumo. (Articoli 25 e 26, legge 6 luglio 1905, n. 323)

1. I Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

2. Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

3. Nel regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, sono determinate le dipendenze delle stazioni ed e' disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio consumo.

Art. 163 Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Non e' mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che possono venire introdotte ne' diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabiliscano dopo le concessioni.

Titolo VIII. Disposizioni di polizia

Art. 164

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 165

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 166

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321