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Sez. 5, Sentenza n. 1237 del 19/01/2007 (Rv. 596510 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Giudizio di cassazione - Riunione di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità - Fattispecie in materia tributaria.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596510-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (fattispecie costituita da ricorsi aventi ad oggetto la stessa imposta, riguardanti lo stesso contribuente ed il medesimo ente impositore, presa in considerazione da atti impositivi tra loro conseguenziali - liquidazione e ingiunzione - e relativi allo stesso anno d'imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/10/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)