diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 616 del 22/01/1987 (Rv. 450341 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALI - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITÀ LAVORATIVA DERIVANTE DALLA PERDITA PARZIALE DELLA FUNZIONALITÀ DI UN ORGANO - MISURA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450341-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALI - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITÀ LAVORATIVA DERIVANTE DALLA PERDITA PARZIALE DELLA FUNZIONALITÀ DI UN ORGANO - MISURA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, la misura dell'inabilità lavorativa derivante dalla perdita parziale della funzionalità di un organo, ai sensi dell'art. 78 DPR n. 1124 del 1965, si determina tenendo conto della percentuale legale prevista per la perdita totale della stessa funzione, ma non già con applicazione meccanica ed in proporzione meramente aritmetica della percentuale stessa, bensì valutando, alla luce di questa, l'effettivo valore lavorativo della funzione perduta. (V 5360/83, mass n 430282).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)