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Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;
Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Sentita la conferenza Stato-regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1 O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il procedimento di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche e il procedimento di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale, contenuti nell'elenco n. 4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n.537.

2. Esso regola, altresi', il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, connesso ai procedimenti indicati nel comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il presente regolamento costituisce, altresi', atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2 Attribuzione della qualifica ed autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o regionale sono autorizzate annualmente e inserite nei calendari pubblicati ai sensi dell'art. 3.

2. Il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche e' di competenza:

  1. a) del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

  2. b) delle regioni, per le manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale o locale.

3. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e' di competenza:

  1. a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale organizzate direttamente dagli enti autonomi fieristici di Milano, Verona e Bari;

  2. b) delle regioni, per le altre manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nonche' per quelle di rilevanza nazionale, regionale o locale.

4. Le domande per ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e l'autorizzazione al suo svolgimento sono presentate agli organi competenti entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere. Entro lo stesso termine puo' essere presentata domanda alla regione, per ottenere, in subordine, il riconoscimento di qualifica diversa nel caso di diniego di riconoscimento della qualifica internazionale.

5. La qualifica di internazionale e' attribuita entro il 1 febbraio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione fieristica si svolge. Il provvedimento e' comunicato alle regioni.

6. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale di competenza regionale sono adottati dalle regioni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 ed inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza nazionale ed autorizzate.

Art. 3 Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei provvedimenti adottati di riconoscimento della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, redige il relativo calendario annuale, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono entro il 30 dicembre di ogni anno alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali e' stata riconosciuta la qualifica e concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

Art. 4 Concomitanza di manifestazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della elaborazione e tutela del calendario di cui all'art. 3, assicura la razionalizzazione ed il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, secondo i criteri e le procedure di seguito indicati.

2. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei quindici giorni precedenti o successivi.

3. Non possono essere autorizzate, nelle stesse categorie merceologiche, fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

4. Le regioni inviano, entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verifica entro i successivi sessanta giorni che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformita' delle disposizioni di cui al comma 1. Decorso tale termine, le regioni attribuiscono la qualifica alla manifestazione fieristica e ne autorizzano lo svolgimento. In caso di difformita' dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche dalle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca una conferenza di servizi con le regioni interessate, al fine di raggiungere le opportune intese, entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, nei trenta giorni successivi, a rimettere la situazione di difformita' al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'assunzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle determinazioni definitive. Le determinazioni assunte sono comunicate a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni, affinche' queste vi diano attuazione.

Art. 5 Vigilanza sugli enti autonomi fieristici

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sull'attivita' degli enti fieristici di rilievo internazionale di Milano, Bari e Verona, secondo modalita' idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. A tal fine sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la funzione pubblica, conseguenziali modifiche agli statuti degli enti vigilati. Gli enti predetti trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette delibere, puo' rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame.

2. I restanti enti fieristici sono vigilati dalle regioni secondo le modalita' ispirate ai criteri di cui al comma 1. Le regioni promuovono le conseguenziali modifiche nel rispetto dei principi fissati con deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 25