Sez. L, Sentenza n. 3369 del 06/11/1974 (Rv. 371879 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI FORI FACOLTATIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - OMESSA ENUNCIAZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI FORI FACOLTATIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - OMESSA ENUNCIAZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Quando sussistano piu criteri di Competenza, in base ai quali una controversia possa essere devoluta alla cognizione di un determinato giudice, la parte, ove intenda contestarne la Competenza territoriale, ed evitare che, per effetto delle preclusioni stabilite riguardo alla rilevabilita dei motivi su cui si fonda l'eccezione d'incompetenza, la controversia resti radicata davanti al giudice adito, ha l'Onere di eccepire nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, l'inesistenza di tutti i possibili criteri a cui tale Competenza potrebbe ricollegarsi in relazione al diritto dedotto in giudizio; cio anche se l'attore abbia omesso di fare esplicito e formale riferimento a tali criteri, dovendo questi essere applicati d'ufficio dal giudice, anche se non espressamente invocati dall'attore, ove la loro sussistenza non sia stata tempestivamente contestata dal convenuto. (Conf 1942'73, mass n 365040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)