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Sez. 1, Sentenza n. 2988 del 16/06/1978 (Rv. 392428 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NORME APPLICABILI - DISPOSIZIONI SOPRAVVENUTE AL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INAPPLICABILITA - DEROGA EX ART 36 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392428-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NORME APPLICABILI - DISPOSIZIONI SOPRAVVENUTE AL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INAPPLICABILITA - DEROGA EX ART 36 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*

Il principio in base a cui, nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita espropriativa, devono trovare applicazione le norme in forza delle quali l'espropriazione e stata decretata, rimanendo irrilevanti le eventuali Disposizioni sopravvenute, non trova deroga nell'art 36 della legge 22 ottobre 1971 n 865, che, in tema di espropriazioni disciplinate dal titolo terzo della legge medesima, recante modificazioni ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n 1150, 18 aprile 1962 n 167 e 29 settembre 1964 n 847, ove prevede l'applicabilita dei nuovi criteri per la Determinazione dell'indennita ai procedimenti di espropriazione non ancora definiti, va inteso con riferimento ai procedimenti per i quali non sia stato emesso il decreto di espropriazione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)